LA PROTEZIONE DEL DIRITTO DELLE IMMAGINI DIGITALI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FOTOGRAFI PROFESSIONISTI

La sede di TAU Visual Associati è: via Manara, 7 – 20122 Milano. Tel. 02-55.187.195 – 55.187.321 – 

fax: 02-54.65.563 

IN GENERALE

In ogni Stato l’immagine fotografica è tutelata da una serie di leggi di fondo e dai successivi aggiornamenti: il fatto che la fotografia sia realizzata, diffusa e duplicata con strumenti digitali non sposta di una virgola la sostanza del diritto dell’autore, e dell’illecito di chi ne fa un uso non autorizzato. Semplicemente, il mezzo digitale ha reso più facile e più "produttivo" il furto di immagini, che resta comunque tale. Disporre di una pistola rende più semplice la rapina, rispetto all’uso di un pugnale, ma si tratta sempre di una rapina.

In Italia, la legge che prevede che chi ha eseguito delle fotografie ne sia, fino a prova contraria, titolare dello sfruttamento, è la legge 633/41, aggiornata dal dpr 19/79 e, recentemente, dal Dlgs 154/97. Negli altri Paesi vigono legislazioni spesso fra loro differenti, ma grazie al cielo armonizzate da una serie di accordi plurilaterali. Le implicazioni di questa legislazione sono estese, negli elementi basilari, a tutto il mondo, grazie alla Convenzione Internazionale di Berna del 1971, la Convenzione Universale del diritto d’autore, e la Direttiva 93/98/cee che armonizza la durata della protezione per tutti i Paesi dell’Unione a 70 anni dalla morte dell’autore.

Che si tratti di immagini digitali od analogiche, sono protette, recita la legge, "le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo alla fotografia".

 

RIPRODUZIONE DI IMMAGINI SU QUALSIASI SUPPORTO DIGITALE

Riprodurre un’immagine su un CD-Rom, un Photo CD, un sito Internet o qualsiasi altro impiego multimediale on-line od off-line, purché sia destinato ad essere diffuso, è l’esatto equivalente del riprodurla a stampa. Mentre è molto controverso il confine fra lecito ed illecito nel caso della riproduzione per "archiviazione" (su CD, ma anche su disco fisso), è incontestabile che la riproduzione in molti esemplari sia uno sfruttamento economico che va acquistato, o comunque autorizzato.

Nessun editore, agenzia o casa di produzione ha dunque diritto di riprodurre immagini per realizzare dei CD, senza pagare dei diritti agli autori delle foto. Data la scarsa controllabilità degli impieghi multimediali off-line (bisognerebbe visionare singolarmente tutte le immagini) gli utilizzi illeciti sono scoperti abbastanza di rado e, per questo motivo, prosperano.

 

PROTEZIONE FISICA DEI FILES

Attualmente, non esistono dei sistemi realmente sicuri di protezione "fisica" delle immagini. Le chiavi di marcatura elettronica non risolvono il problema alla base: sistemi come il Digimarc includono un codice di identificazione nell’immagine, ma occorre la buona volontà di chi riproduce la fotografia, per rispettare tale informazione. Un po’ come applicare alla bicicletta una targhetta col proprio nome, e sperare che non venga rubata. I sistemi, invece, che introducono una vistosa filigrana, o un marchio o comunque bloccano l’uso dell’immagine se non si utilizza la password che testimonia il diritto acquisito, garantiscono la protezione nel primo impiego. Il file "sprotetto" può poi essere clonato.

In pratica, resta unicamente la concreta possibilità di rivalersi su chi ha fatto un utilizzo indebito, una volta che l’illecito viene scoperto.

 

*** Concretamente.

Sono tre le possibilità per rivalersi sull’utilizzatore indebito, prima di intentare una causa (soluzione lunga, esasperante e consigliabile solo come rimedio estremo).

a) Inviare una raccomandata AR all’utilizzatore, che – riassumendo gli estremi dell’illecito scoperto – riporti una diffida più o meno in questi termini: ".... Ai sensi degli articolo 20 e seguenti, ed 87 e seguenti della legge 633/41, Dpr 19/79 e Dlgs 154/97, (oppure, per utilizzi internazionali: ai sensi della Convenzione Internazionale di Berna del 1971) tale utilizzo si configura come un evidente lesione dei nostri diritti di sfruttamento economico e dei collegati diritti morali. Per la soluzione stragiudiziale del caso, chiediamo di regolarizzare la vostra posizione mediante corresponsione di un diritto di lire xxx, da liquidare entro e non oltre il giorno xx/xx/xx. In assenza di un vostro completo e puntuale riscontro, procederemo senz’altro avviso alla difesa dei nostri diritti in sede sia ordinaria che cautelare, con richiesta di sequestro dell’opera, e conseguente aggravio di spese a vostro carico."

b) Far effettuare una richiesta simile dal proprio legale, o dalla propria associazione professionale.

c) Dare mandato alla Siae. In questo caso, è la Siae a provvedere al recupero dei diritti, secondo tariffario Siae. Occorre che il mandato (che dura 5 anni ed ha solo un costo iniziale di poche decine di migliaia di lire in bolli) venga conferito prima che avvenga l’illecito. 

*** Qualche esempio internazionale.

La giurisprudenza italiana è ancora molto povera di sentenze relative a questi aspetti, anche a causa dei tempi scandalosamente lunghi delle nostre cause civili. Per questo motivo, molte delle controversie, nate negli ultimi anni, sono ancora in giudizio e mancano sentenze definitive. E’ possibile chiedere maggiore documentazione, a mano a mano che si forma, iscrivendosi all’associazione professionale.

Anche nella casistica internazionale si trova abbastanza poco, e si intravedono segni di "miglioramento" solo negli ultimi tempi.

Ad esempio, il 19 agosto 1997, la Corte federale di Amburgo, in Germania, aveva respinto la causa intentata da settantadue fotoreporter che si erano riuniti in gruppo per promuovere un procedimento legale contro la rivista settimanale tedesca Der Spiegel, a causa della riproduzione non autorizzata e perfino non pagata delle loro immagini, per realizzare un CD-Rom che riportava le pagine della rivista stessa.

L’argomentazione della Corte era basata sul fatto che i giudici tedeschi hanno visto nella realizzazione di un CD-Rom l’equivalente dell’immagazzinamento delle pagine su un microfilm, per la conservazione dei dati. Precedente pericoloso, questo, per via del fatto che confondeva fra analogia del supporto (che in un certo senso può essere considerato analogo) ed analogia di utilizzo. Nessuna rivista, infatti, realizza un microfilm che poi diffonde in allegato. E’ infatti il fatto di operare una diffusione adatta all’uso che genera una lesione del diritto degli autori.

 

Grazie al cielo, esistono anche tribunali più illuminati, e l’esperienza dei giudici si evolve: poco tempo dopo, la Corte distrettuale di Amsterdam, il 24 settembre 1997 ha riconosciuto a tre giornalisti i loro "diritti di uso elettronico di immagini di fotogiornalismo", descrivendo come lesione del diritto d’autore la riproduzione delle immagini che, già utilizzate dal grande quotidiano De Volksgrant, erano state riutilizzate, senza pagarle, per un CD-rom e per la diffusione in Internet. I legali del quotidiano avevano tentato una linea di difesa - appunto, rifiutata dalla Corte - basata sul concetto che i giornalisti non avevano precedentemente contestato nulla alla registrazione delle stesse immagini, con scopi di archiviazione.

 

Interessante anche la sentenza della Corte regionale di Strasbourg (in Francia) che, il 3 febbraio 1998, ha condannato una ditta di produzioni multimediali a pagare i diritti a un gruppo di fotogiornalisti del quotidiano locale Les Nouvelles d’Alsace. Le immagini erano state "scippate" per la diffusione via etere, su supporto digitale ed Internet, con il pretesto della realizzazione a nome del giornale, all’interno di un accordo collettivo di lavoro. Il giudice ha però ritenuto che non fosse possibile il trasferimento automatico di diritti per utilizzi e per mezzi che non esistevano all’epoca degli accordi.

 

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Di fondo, è valida la legislazione del Paese d’origine dell’autore, con rare eccezioni.

Inoltre, esistono due regole comuni ricorrenti:

a) Fra gli Stati fra di loro accordati, esiste un esplicito accordo alla reciprocità: sono protette in un Paese le opere di uno straniero se il Paese dello straniero riconosce al Paese di destinazione eguale protezione). In sostanza, proteggo i tuoi cittadini se mi garantisci di proteggere i miei.

b) L’esclusione dalla protezione nel caso in cui nel Paese d’origine l’immagine sia caduta in pubblico dominio, e cioè sia trascorso il periodo che, nel Paese d’origine, è individuato come periodo massimo della protezione del diritto.

E’ considerato – generalmente – come Paese di origine:

1) Il Paese in cui ha cittadinanza l’Autore, fino a quando la fotografia non viene pubblicata (riprodotta in molteplici esemplari e diffusa)

2) Il Paese in cui è avvenuta la prima pubblicazione (a pubblicazione avvenuta), ed indipendentemente dalla nazionalità dell’Autore.

Poiché le norme di base sono previste dalle convenzioni internazionali, ma quelle dettagliate sono proprie delle singole nazioni, per le opere pubblicate per la prima volta in altri Paesi è necessario rifarsi alla loro specifica legislazione.

 

LA CONVENZIONE UNIVERSALE DI BERNA

LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE

 

Esistono due grandi accordi, per la protezione delle opere nei diversi Stati.

La CONVENZIONE INTERNAZIONALE di Berna, stilata nella sua prima stesura il 9 settembre 1866 (il secolo scorso), e ora attiva nella stesura di Parigi del 1971, che raggruppa la maggioranza dei Paesi i cui mercati sono interessanti;

La CONVENZIONE UNIVERSALE del diritto d’autore, che ha la sua prima stesura nel 1952 ed una ratifica sempre a Parigi nel 1971; questa convenzione è estesa ad un maggior numero di Paesi.

 

La Convenzione Internazionale di Berna, ratificata a Parigi il 24 luglio 1971 garantisce un’omogeneità di fondo nel trattamento degli autori degli Stati che fanno parte dell’accordo (la maggior parte dei Paesi industrializzati).

Concretamente, la convenzione universale garantisce una durata minima di protezione di 25 anni (a meno che la protezione non sia più estesa nel Paese di origine) .

La Convenzione Universale, invece (quella estesa a più Paesi), specifica i semplici adempimenti da rispettare, anche se, per le fotografie, prevede una protezione minima di soli 10 anni.

 

Anche se nel Paese nel quale si invoca la protezione è prevista una qualche formalità, lo straniero che invochi la protezione delle sue opere in tale Paese aderente alla convenzione non deve rispettare alcuna formalità, se non quelle di:

a) Curare che sia indicato, nella prima pubblicazione delle immagini, il suo nome come autore, e l’anno di prima pubblicazione.

b) Curare che, sempre dalla prima pubblicazione, sia indicato il simbolo internazionale di copyright ©. L’uso di tale simbolo non solo è pienamente libero (cioè, non occorre richiedere alcuna autorizzazione, ma è l’unica formalità richiesta per fare applicare la protezione internazionale.

Le eventuali formalità andranno tuttavia adempiute per intentare un’eventuale causa.

 

TESTO DELLA CONVENZIONE UNIVERSALE DI BERNA (Accolto dalla quasi totalità dei Paesi)

 

(il testo originale è stato redatto nelle tre lingue – equipollenti – inglese, francese e spagnolo).

 

Any Contracting State which, under its domestic law, requires as a condition of copyright, compliance with formalities such as deposit, registration, notice, notarial certificates, payment of fees or manufacture or publication in that Contracting State, shall regard these requirements as satisfied with respect to all works protected in accordance with this Convention and first published outside its territory and the author of which is not one of its nationals, if from the time of the first publication all the copies of the work published with the authority of the author or other copyright proprietor and the year of first publication placed in such manner and location as to give reasonable notice of claim of copyright.

2) The provisions of paragraph 1 shall not preclude any Contracting State from requiring formalities or other conditions for the acquisition and enjoyment of copyright in respect of works first published in its territory or works of its nationals wherever published.

3) Pre provisions of paragraph 1 shall not preclude any Contracting State from providing that a person seeking judicial relief must, in bringing the action, comply with procedural requirements, such as that the complainants must appear through domestic counsel or that the complainant must deposit with the court or an administrative office, or both, a copy of the work involved in the litigation; provided that failure to comply with such requirements shall not affect the validity of the copyright, nor shall any such requirements be imposed upon a national of another Contracting State if such requirement is not imposed on nationals of the State in which protection is claimed.

4) In each Contracting State there shall be legal means of protecting without formalities the unpublished works of nationals of other contracting States.

5) If a Contracting State grants protection for more than one term of copyright and the first term is for a period longer that one of the minimum periods prescribed in Article IV, such State shall not be required to comply with the provisions of paragraph 1 of this Article in respect of the second or any subsequent term of copyright.

 

Article IV

(...)

2) The term of protection for works protected under this Convention shall not be less then the life of the author and 25 years after his death.

(...)

3) The provisions of paragraph 2 shall not apply to photographic works or to works of applied arts; provided, however, that the term of protection in those Contracting States which protects photographic works, or works of applied arts in so far as they are protected as artistic works, shall not be less than ten years for each of said classes of work.

(...)

 

TESTO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERNA (Accolto dai maggiori Stati, anche se in numero inferiore a quelli della Convenzione Universale)

 

 

(...) art. 2) The expression of 'Literary and artistic works» shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as (...) photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography;

(...)

Art. 6 bis) Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honour or reputation.

(...)

 

Art. 7 (...)

c.4) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the term of protection of photographic works (...)however, this term shall last at least until the end of a period of 25 years from the making of such a work.

 

 

LA FUNZIONE DELLA SIAE IN ITALIA

 

Cosa è la SIAE

La SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) è ben nota sul panorama nazionale ed internazionale per essere la società che – per Legge – è preposta alla tutela del diritto d’autore. La stessa Legge sul diritto d’autore (633/41) prevede, espressamente, che i diritti degli autori vengano difesi e rappresentati dalla SIAE.

In nome di un rapporto di collaborazione attivo ormai da anni fra SIAE e TAU Visual, la nostra Associazione cura per i Soci la pratica per la protezione tramite la SIAE. Per la fotografia, anche grazie alla collaborazione con la nostra associazione, è stato individuato un sistema particolarmente interessante per la protezione dei fotografi.

 

A chi può interessare questa cosa

L’intermediazione della SIAE interessa tutti i fotografi che abbiano una produzione fotografica creativa che venga utilizzata anche mediante riproduzioni su riviste, libri, edizioni a stampa, supporti multimediali sia in rete che off-line.

In tutti gli altri casi (foto di cerimonia, foto esclusivamente commerciale, ecc) l’interesse è relativo.

 

Quale è il vantaggio del conferire mandato alla SIAE

Alla SIAE si può essere iscritti, ma una forma più semplice e decisamente più economica è quella di conferire alla SIAE – sezione Olaf (Opere Letterarie, Artistiche e Figurative) un MANDATO per la protezione delle proprie opere.

In forza di tale mandato, la SIAE gestisce le autorizzazioni e la riscossione dei diritti di pubblicazione di tutte le riproduzioni delle opere del fotografo, ad eccezione dei lavori eseguiti su commissione. Concretamente, nel settore fotografico, questo significa che il fotografo continua a gestire i suoi clienti diretti, mentre diviene compito della SIAE sia l’autorizzare terzi alla riproduzione da cataloghi, CD, altre pubblicazioni, sia l’intervenire per riscuotere i diritti delle pubblicazioni indebite di cui il fotografo si dovesse accorgere.

 

In pratica, quando interviene la SIAE

Se il fotografo gestisce il rapporto di lavoro con il suo committente, la SIAE non interviene.

Se un editore intende riprodurre le immagini del fotografo, dopo averle notate in una loro precedente pubblicazione (ad esempio libri, mostre, giornali, CD, ecc), si rivolgerà alla SIAE (e non al fotografo) per avere l’autorizzazione alla pubblicazione e per pagare i relativi diritti.

Se il fotografo si accorge di un pubblicato indebito (cioè non autorizzato) delle sue immagini creative, segnala il caso alla SIAE, che si attiva (con tutto il peso e l’autorevolezza del nome SIAE…) per riscuotere i diritti di utilizzo.

 

 

Quando la SIAE riscuote i diritti…

Trattiene il 15% della cifra riscossa e versa il resto al fotografo che le ha conferito mandato.

 

Cosa costa conferire il mandato alla SIAE

Il mandato in sé è gratuito, e dura cinque anni. E’ rinnovabile alle stesse condizioni. Inizialmente occorre spendere 40.000 lire in marche da bollo e, se si chiede a TAU Visual di seguire la pratica, accludere 10.000 in francobolli per un parziale rimborso delle spese vive di spedizione e di segreteria.

Ogni volta che la SIAE incassa dei diritti, trattiene il 15% dell’importo per l’intermediazione svolta.

 

Cosa fare concretamente per conferire il mandato.

Ci si può rivolgere direttamente agli uffici centrali o periferici della SIAE.

Per agevolare i fotografi professionisti, e grazie ad un accordo di collaborazione fra SIAE – Olaf e TAU Visual, è possibile chiedere che sia l’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual ad occuparsi della pratica, evitando così tutte le lungaggini ed i dubbi collegati alle cose "nuove" e poco conosciute.

Per chiedere a TAU Visual di curare gratuitamente la pratica di mandato SIAE, i SOCI TAU Visual devono:

 

Inviare la richiesta per posta (o consegnarla di persona) a TAU Visual - Associazione Nazionale Fotografi Professionisti – via Manara, 7 – 20122 Milano, specificando tutti i propri dati personali, compresi: luogo e data di nascita, e codice fiscale personale (il mandato viene dato dalla persona fisica, non dalla propria ditta).

Accludere due marche da bollo da lire 20.000 ciascuna, che verranno applicate sulle due copie del mandato.

Accludere alcuni esempi dei propri pubblicati (da un minimo di 3 ad un massimo di 10 fotografie). Deve trattarsi di lavori pubblicati (rivista, libro, giornale, opera multimediale, ecc.)

Accludere 10.000 lire in francobolli per partecipare alle spese di spedizioni e segreteria.

Accludere un proprio certificato di nascita in carta libera.

 

 

Ricordarsi che:

Il mandato conferito alla SIAE ha durata quinquennale.

Fatta eccezione per i lavori commissionati e quindi gestiti direttamente, per far riprodurre le proprie immagini (ad esempio, al cliente che ha visto le fotografie dell’autore in una mostra, o in un libro, o su una cartolina) il fotografo deve instradare il cliente alla SIAE.

I diritti di riproduzione vengono venduti ai prezzi del Tariffario SIAE (pubblicato anche nell’annuario della fotografia professionale TAU Visual del 1997).

Quando si scopre un’immagine pubblicata indebitamente, non si deve tentare il recupero diretto, ma il caso va segnalato alla Siae – sezione Olaf della direzione generale, che interverrà direttamente.

 

 

IL DIRITTO NEGLI ALTRI PAESI

Come accennato, le norme internazionali valgono unicamente per una protezione di fondo delle opere inedite e create da stranieri. Tuttavia, al momento della prima pubblicazione in un Paese straniero, è la legislazione di quest’ultimo a essere determinante.

In queste righe vengono passate in rassegna, in forma molto riassuntiva, le norme di fondo dei diversi Paesi. Per una trattazione approfondita, chiedere informazioni a TAU Visual (02-55.187.195 ).

 

ARGENTINA

La legge è la 12063 del 1957. Le fotografie sono protette per 20 anni dalla data di pubblicazione (articolo 8 e 34 della legge). Le opere pubblicate per la prima volta in Argentina sono obbligatoriamente da registrare. Per le altre, valgono le regole delle convenzioni internazionali.

 

AUSTRALIA

La nuova legge portante è la Copyright Act del 1968, anche se con una certa frequenza viene emendata con miglioramenti (1980, 1981, 1984, 1986…)

L’articolo 33 della legge prevede espressamente la protezione per le opere fotografiche, senza distinzione fra foto creative o meno, per 50 anni dalla data di prima pubblicazione delle fotografie.

Attenzione, però: le fotografie eseguite su commissione, salvo prova contraria, appartengono al committente (articolo 35).

 

BRASILE

La legge base è la 5988 del 1973, poi emendata nel 1983.

La protezione è di 60 anni dalla data di produzione ( articolo 45)

 

DANIMARCA

La legge è la 158 del 1961. Vedi Paesi Nordici.

 

FINLANDIA

La legge è la 404 del 1961. Vedi Paesi Nordici.

 

 

FRANCIA

Dopo la Rivoluzione Francese, che aveva abolito tutti i privilegi (compresi quelli degli editori), nel gennaio del 1791 fu votato il primo decreto sulla proprietà intellettuale. I successivi emendamenti hanno poi portato alla nuova legge del 3 luglio 1985, in vigore dal 1 gennaio 1986.

Nella stesura del 1957, la legge prevedeva distinzioni fra le fotografie creative e quelle non creative (come in Italia e Spagna). La stesura più recente, del 1985, ha invece cancellato tale distinzione, uniformando il trattamento delle fotografie.

La protezione delle opere è di 70 anni dalla morte dell’autore (Cee).

Il diritto morale è inalienabile ed illimitato.

La legge prevede espressamente (art.31) che le royalties sullo sfruttamento delle opere debbano essere pagate con proporzione non solo in relazione alla durata dello sfruttamento, ma anche della destinazione d’uso, e cioè del tipo di impiego che ne viene fatto. Il2 maggio 1987 Le Journal Officiel (Gazzetta Ufficiale) pubblicava una decisione dell’apposita Commissione, datata 23 febbraio 1987, che sancisce che il compenso per opere creative commissionate per finalità pubblicitarie deve essere definito secondo questi parametri: zona geografica d’uso, durata, numero delle copie, tipo di supporto. L’autore concorda con il committente una tariffa di base, che va poi moltiplicata per dei coefficienti comuni.

 

GERMANIA

Al di là degli albori della legge sul DA (legge prussiana del 1837), la Germania può vantare un’apposita legge del 1907, espressamente rivolta al Copyright dei lavori Artistici e della Fotografia.

La legge base è del 1965, poi ampiamente rivisitata con emendamento del 1 luglio 1985.

La legge mantiene una protezione delle fotografie creative di 75 anni dopo la morte dell’autore, o di 25 anni dopo la prima pubblicazione per le fotografie non creative. Le fotografie non creative ma di valore storico sono protette per 50 anni dalla data di prima pubblicazione.

La legge dettaglia specificatamente che non possono essere effettuate più di sette copie "libere" per uso privato, e fissa delle tasse annuali per i proprietari di fotocopiatrici…

 

GIAPPONE

La nuova legge sul diritto d’Autore (Chosakuken-ho) è la n. 48 del 1970, in vigore dal 1 gennaio 1971.

La fotografia è espressamente protetta all’articolo 10 della legge, paragrafo 8.

In generale, il diritto è riconosciuto all’autore in forza semplicemente dell’atto della creazione dell’opera. Fino a prova contraria, è considerato autore chi è indicato come tale negli usi dell’opera.

I diritti morali sono inalienabili, ma – generalmente – decadono con la morte dell’autore.

La durata (articolo 55) della protezione per le fotografie è di 50 anni dalla pubblicazione, o dalla sua produzione, se non viene mai pubblicata.

 

GRAN BRETAGNA E REGNO UNITO

La prima legge nel 1774. L’intensa attività di correzione ed emendamento è poi approdata alla nuova legge del 1988, che ha in parte rivoluzionato le norme legate alla fotografia.

La norma principale in termini innovativi è il fatto che nella nuova legge del 1988 si prevede che, per i lavori fotografici eseguiti su commissione, occorre una esplicita pattuizione di cessione dei diritti, in assenza della quale i diritti restano all’autore. Questa norma ha di fatto ribaltato la precedente presunzione legale, che lasciava al committente (addirittura al proprietario dei materiali sensibili) il diritto di sfruttamento delle immagini.

Le fotografie ed i filmati commissionati da privati non possono essere esposti o pubblicati senza l’esplicito assenso dei committenti (art 85 della Copyright Act 1988).

La durata della protezione è di 50 anni dalla morte dell’autore.

 

KOREA

La nuova legge è la 3916 del dicembre 1986, in vigore dal 1 luglio 1987.

La fotografia è espressamente protetta all’articolo 4, punto 6.

Per i lavori eseguiti su commissione (art 31) a favore di privati, valgono regole simili a quelle della legge inglese (vedi).

La durata della protezione è di 50 anni dalla morte.

 

INDONESIA

La nuova legge è la Copyright Act del 1982, emendata nel 1987, della quale tuttavia non esiste un testo ufficiale in lingue occidentali, per cui ci si scontra abbastanza spesso con problemi di interpretazione autentica.

Per la fotografia, è previsto un termine abbreviato di protezione di 25 anni dalla prima pubblicazione (articolo 27 comma 2 della legge).

 

ISLANDA

La legge è la n.73 del 1972. Vedi Paesi Nordici.

 

MESSICO

La legge di base è la legge sul DA del 1956, poi emendata nel 1981.

La protezione è di 50 anni dalla morte dell’autore. Le opere pubblicate per la prima volta in Messico sono obbligatoriamente da registrare. Per le altre, valgono le regole delle convenzioni internazionali.

 

NORVEGIA

La legge è la n. 2 del 12 maggio 1960. Vedi Paesi Nordici.

 

PAESI NORDICI

I Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) hanno raggiunto un accordo di convenzione che nel 1972 ha armonizzato le rispettive legislazioni.

La norma di base è la durata di 50 anni di protezione dalla morte dell’autore. Tale durata sta per essere innalzata ai 70 anni dalla morte dell’autore per effetto dell’armonizzazione dei Paesi CEE.

Precedentemente, la durata prevista dalla separata legge sul diritto d’autore in fotografia prevedeva durate inferiori (da 15 a 25 anni, a seconda dei Paesi).

 

RUSSIA

La legge del 14 febbraio 1987 prevede espressamente che le fotografie debbano riportare sempre il nome dell’autore e l’anno ed il luogo della produzione (come in Italia).

I termini generali di protezione vanno fino al compimento del 25 anno dalla morte dell’autore, anche se i singoli Stati sovrani possono determinare durate diverse per le fotografie (ad esempio, Moldavia ed Uzbekistan: 15 anni dalla produzione. Kazakistan, 10 anni dalla produzione).

 

SPAGNA

La Spagna ha un’efficiente legislazione sul diritto d’autore a far data dal 1879, più volte emendata fino alla stesura della nuova legge del 11 novembre 1987, pubblicata il 17/11/87 ed in vigore dal 7/12/87.

In generale, il diritto è riconosciuto all’autore in forza semplicemente dell’atto della creazione dell’opera. Fino a prova contraria, è considerato autore chi è indicato come tale negli usi dell’opera.

I diritti morali sono inalienabili.

La durata della protezione, armonizzata dalla normativa Cee, è di 70 anni dalla morte dell’autore in caso di fotografia creativa, o di 25 anni dalla produzione in caso di fotografia non creativa, o di riproduzioni.

 

STATI UNITI D’AMERICA

La prima legislazione relativa alla proprietà artistica è del 1790.

E’ interessante notare che la stesura della nuova legge sul diritto d’autore (1976) ha richiesto più di quindici anni di discussione, arrivando poi ad una piccola rivoluzione del sistema.

Prima della legge del 1976 (in pratica, prima del 1 gennaio 1978) la protezione delle opere era di 28 anni, rinnovabili di altri 28 (totale massimo, 56) su esplicita richiesta dell’autore.

Dopo la Copyright Act del 1976, la protezione delle fotografie è passata a 50 anni dalla morte dell'autore, con l’eccezione delle immagini fatte su commissione o pubblicate in forma anonima o pseudonima, caso in cui la protezione è di 75 anni dalla prima pubblicazione (o, se termine più corto, di 100 anni dalla produzione).

Dal 1 marzo del 1989, gli USA hanno finalmente aderito alla convenzione di Berna.

Non esiste più obbligo della registrazione delle immagini fotografiche, anche se – in caso di contenzioso – la precedente registrazione offre un eccellente appoggio.

E’ possibile richiedere i moduli per la registrazione delle opere alla "hot line" 24h su 24h al numero 001-202-707-9100.

E’ possibile la registrazione cumulativa (Bulk registration) di supporti fotografici che contengano, in sequenze di fotogrammi o microfilm, più immagini (Classe di registrazione VA).

 

DIRITTO D’AUTORE PER LA FOTOGRAFIA DIGITALE IN ITALIA

La legge di base sul diritto d’autore in fotografia è la 633 del 22 aprile 1941, poi modificata dal DPR 19/79 e, più recentemente, dal Dlgs 154/97, che recepisce la Direttiva 93/98/Cee.

Ogni Paese ha diritto a fissare delle proprie norme in relazione al diritto d’autore per i suoi residenti, mentre per la protezione delle opere di autori di altri Paesi valgono le convenzioni internazionali ed universali sul diritto d’autore.

Concretamente la Legge - il cui scopo principale è quello di difendere la creatività del fotografo, e non tanto o non solo la sua professionalità - riconosce al fotografo il pieno diritto di gestire le immagini da lui realizzate, come autore.

Vengono però distinte le immagini creative da quelle non creative.

Le immagini creative (cioè quelle nelle quali si ritrova una traccia interpretativa ad opera del fotografo) sono protette fino a 70 anni dalla morte dell’autore, ed è sempre obbligatoria la citazione del nome del fotografo.

Le semplici fotografie, o foto non creative, sono invece protette per 20 anni dalla data di realizzazione, e la menzione del nome del fotografo è soggetta agli eventuali accordi fra le parti.

In ogni caso, nel momento in cui il fotografo realizza le proprie immagini, è pienamente titolare di tutti i diritti, sia economici che morali.

In seguito, anche subito dopo, può tuttavia decidere di vendere ad altri tutti questi diritti, o parte di essi. Tale cessione può tuttavia avvenire anche per imperizia, nel caso siano stati mal descritti gli elementi di cessione.

Ciò che determina quale parte di questi diritti vengono ceduti al cliente sono - appunto - gli accordi col cliente stesso. Dato che è difficile ricostruire accordi solo verbali, ne consegue che risulta ceduto al cliente quel diritto che viene indicato per iscritto nel preventivo, nella corrispondenza, nel buono di consegna o, al limite in fattura.

E’ quindi indispensabile specificare sempre quale sia la destinazione d’uso che si sta trasferendo al cliente a fronte di un certo pagamento. Si intendono trasferiti al cliente quelle destinazioni, e le altre ne sono automaticamente escluse.

Attenzione, però: se le immagini sono realizzate su commissione, si deve specificare espressamente per quale uso le immagini sono state realizzate e cedute: infatti, la semplice dicitura "numero tot fotografie, lire tot" darebbe possibilità al cliente di pretendere la completa proprietà di tali immagini.

 

PROPRIETA’ DEGLI ORIGINALI DELLE IMMAGINI DIGITALI

Molti fotografi paiono concentrare l'interesse su di un aspetto del problema - appunto, la proprietà del negativo - che è in realtà un aspetto secondario, solo derivato da quello che è il punto determinante: il tipo di cessione di diritti di sfruttamento economico (vedi diritto d’autore).

 

In parole semplici, il problema risiede in questo: l’originale dell’immagine digitale, inizialmente, appartiene, evidentemente, al fotografo. Dato che, in sé, l'originale non ha valore, se viene ceduto ad altri, ciò avviene perché a questi si riconosce il diritto di far uso di quel negativo.

In sostanza, il negativo (o un equivalente, come la diapositiva originale) viene ceduto alla persona che ha il diritto di farne uso, per il tempo che tale diritto permane e per gli usi che si sono concordati. Se il fotografo cede il diritto di utilizzo per la realizzazione di un catalogo, il cliente ha diritto a detenere l'originale per il tempo necessario a questo uso; per essere fiscali, se la concessione del diritto di utilizzo è della durata di un anno, il cliente potrebbe trattenere il negativo per questa durata di tempo.

Se, invece, il fotografo cede i diritti di utilizzo senza limiti di tempo, il cliente ha diritto a trattenere il negativo per questo periodo: cioè, senza limiti di tempo.

Non si tratta, dunque, di stabilire "di chi è il negativo", quanto piuttosto: "chi, in questo momento, gode dei diritti di sfruttamento economico dell'opera?".

E evidente che, se il cliente acquista il diritto di utilizzo di un'immagine, scaduto il termine di sua competenza deve restituire l'originale, mezzo col quale tale diritto si esercita. Ci si trova nella stessa situazione di chi prende in affitto un appartamento per una stagione; al termine della stagione restituirà le chiavi, e non ha senso che si impunti per trattenerle. Quello che è scaduto è il diritto all'uso dell'appartamento, ed è sciocco discutere sul possesso del mazzo di chiavi.

Nel caso delle fotografie effettuate su commissione le disposizioni della legge 633/41 (articoli 87 e seguenti), fanno sì che, nel caso di semplici fotografie ed in assenza di accordi scritti, l'originale e tutti i diritti siano automaticamente del cliente pagante, quando:

a) La foto sia stata commissionata dal cliente, e non ci sia alcuna traccia scritta della destinazione d’uso prevista.

b) La foto non sia stata direttamente commissionata, ma ritragga cose in possesso del cliente, e sia stata a questo venduta in seguito (senza traccia scritta di destinazione d’uso).

c) La foto non sia stata necessariamente commissionata appositamente, né ritragga cose del cliente ma, semplicemente, il fotografo abbia ceduto al cliente il negativo, percependo un compenso, e senza redigere alcun accordo specifico.

 

DI CHI È L’ORIGINALE, NEL CASO DEL RITRATTO

Unica situazione in cui i diritti e la proprietà del negativo non passano al committente è quello in cui il soggetto dell'immagine... sia il cliente stesso.

Con una catena logica piuttosto contorta, infatti, la Legge giunge a sancire come, nel caso che "l'oggetto" ritratto sia il committente stesso, la proprietà del negativo resta al fotografo (vedi pubblicabilità delle foto di ritratto).

Infatti, all'articolo 98 della Legge si indica come la persona ritratta possa pubblicare o riprodurre la sua immagine senza bisogno di consenso del fotografo. Ora, il fatto che si indichi come non necessario il "permesso" alla pubblicazione implica necessariamente che il diritto di uso di quella fotografia non appartenga già, automaticamente, alla persona ritratta, che è comunque dispensata da chiedere l'autorizzazione. Se in questo caso valesse la regola generale dell'articolo 88 (diritti passati automaticamente al committente), non avrebbe senso specificare che il titolare dei diritti è dispensato dal chiedere l'autorizzazione a terzi. In realtà, evidentemente, la persona ritratta non è dunque considerata proprietaria di tali diritti e, dunque non è proprietaria del negativo.

Ad ogni buon conto, anche la Corte di Cassazione si è pronunciata in tal senso, con sentenza del 28/6/1980 n. 4094: la proprietà dei negativi di ritratto e di cerimonie come matrimonio e simili è del fotografo, e non del committente.

 

QUANDO DEVE ESSERE CITATO IL NOME DEL FOTOGRAFO?

Tutte le legislazioni nazionali e le convenzioni internazionali prevedono un diritto "Morale" collegato alla realizzazione di immagini fotografiche creative. Tale diritto comprende l’obbligo (teorico) ed essere citati come autori delle immagini.

 

Concretamente, come risaputo, in Italia la legge (n.633/1941, Dpr 19/79 e Dlgs 154/97) prevede la divisione delle immagini fotografiche dividendole in immagini creative e semplici fotografie (vedi diritto d’autore).

 

Dato che fra "immagini creative" e "semplici fotografie" non è stata tracciata (né può esserlo) una netta linea di demarcazione, per ogni singola fotografia occorrerebbe valutare se esista effettivamente una componente caratteristica non tanto della abilità e capacità professionale del fotografo, quanto del suo apporto creativo, inventivo. Occorre, in pratica, che sia possibile dimostrare che l'immagine contenga elementi di interpretazione creativa, e non solamente di abilità tecnica.

La legge, infatti, prevede che la citazione dell'autore sia obbligatoria (art. 20 della legge 633/41 per come modificata da Dpr 19/79), ma solo nel caso dell'immagine creativa. Se l'immagine è di questo genere, il nome dell'autore va citato in ogni caso, anche quando il cliente abbia sostenuto tutte le spese di realizzazione, ed il fotografo abbia venduto tutti i diritti di sfruttamento. Se, invece, si è dinanzi ad immagini non creative, l'obbligo alla citazione dell'autore non sussiste mai, ad eccezione di espliciti accordi scritti in tal senso.

Spesso, nella giurisprudenza passata, si riscontrano casi in cui il cliente - a fronte di una mancata citazione del nome dell'autore - è stato condannato ad un risarcimento immateriale, consistente nella ripubblicazione dell'immagine con l'errata corrige relativo al nome del fotografo. Questo perché per accordare un risarcimento del danno ci si trova dinanzi alla necessità di provare con sicurezza l'esistenza del danno, ed il suo ammontare. In mancanza di elementi certi (quanto e se il fotografo abbia perso per la mancata citazione del suo nome), viene condannato il cliente a risarcire con una moneta altrettanto immateriale ed indefinita.

Il fatto che il nome dell’autore venga menzionato dal cliente non è - come alcuni vorrebbero fra credere - una "pubblicità", e quindi una forma di cortesia con la quale chiedere sconti o prestazioni gratuite.

Come accennato, la menzione del nome dell’autore è una procedura prevista dalla legge, che assume i contorni dell’obbligatorietà nel caso delle immagini che abbiano tratti interpretativi. Negli altri casi, è utile sfruttare una buona contrattualistica (vedi associazione professionale)

 

 

PUBBLICABILITA’ DELLE FOTO DI RITRATTO

 

La Legge 633 (vedi diritto d’autore) riporta una sezione (capo 5, sez. 2) interamente dedicata al rispetto dell’immagine delle persone ritratte.

A dispetto del fatto che la sezione conti tre soli articoli di interesse per il fotografo, in realtà su di questo punto della Legge sono sorte numerosissime contestazioni; le cause intentate per inadempienze relative a queste sezioni sono molto più numerose di quelle relative ad abusi in altri aspetti.

Il concetto portante di questa sezione è espresso all'articolo 96: "il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto e messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente".

L'indicazione è inequivocabile: fatte salve alcune particolari e circoscritte eccezioni, chi veda pubblicato il proprio ritratto fotografico senza essere consenziente a tale utilizzo pubblico, può opporsi.

La conseguenza immediata è particolarmente importante per i free lance che realizzano varie immagini di reportage, e le cedono poi a riviste ed agenzie; in assenza delle condizioni che ora vedremo nel dettaglio, un simile "uso" dei volti altrui richiede il possesso di quello che viene definito il "release", cioè il permesso scritto alla pubblicazione. Del "release" non è possibile fare a meno in caso di utilizzo commerciale e pubblicitario, ed è prudente che esista anche per i fini editoriali anche minori, anche se la consuetudine è quella di confidare nell’efficacia del cosiddetto "diritto di cronaca" e, soprattutto, nell’intelligenza delle persone ritratte.

 

NON OCCORRE ASSENSO ALLA PUBBLICAZIONE:

Esiste una nutrita casistica di eccezioni. Vediamole sinteticamente .

A) Se si tratta di personaggio famoso, pubblicato nell'ambito della sfera della sua notorietà, e con fini di informazione. Ai fini informativi e di cronaca, cioè, il volto di personaggi pubblici (uomini politici, dello spettacolo, con cariche pubbliche, ecc.) può essere pubblicato senza necessità del consenso della persona ritratta. La Cassazione ha tuttavia evidenziato come questa norma possa ritenersi valida solo se la "notorietà" della persona in oggetto è riferita al contesto dove avviene la pubblicazione. Inoltre, sempre la Cassazione evidenzia come il prevalente fine di lucro annulli questa concessione.

B) Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici. E il caso, ad esempio, dei trattati medici, o di patologia, o di antropologia. Ovviamente, dato che l'immagine non deve essere lesiva della dignità della persona ritratta, anche in questo caso la persona può opporsi, o richiedere la non riconoscibilità del volto.

C) Se la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o polizia. Ecco come immagini di cittadini non pubblici, divengano lecitamente pubblicabili.

D) Se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, ed il volto della persona non è isolato dal contesto. Questo è un aspetto importante.

Si tenga presente che sono vietate le riprese di obiettivi militari (stazioni, aeroporti, caserme, ecc.), di materiali bellici e proprietà di Esercito, Marina, Aeronautica, ecc., e dei loro appartenenti in servizio (da un regolamento interno dei Carabinieri).

Al di la di queste restrizioni, comunque, non esiste alcuna legge che vieti di fotografare i privati.

Capita quotidianamente il caso per il quale dei privati ritratti in occasione di pubbliche manifestazioni si ribellino all'idea di essere stati ripresi, ed impongano la loro volontà, fino al limite di impadronirsi del rullino, o di distruggerlo.

Questa situazione è, legalmente parlando, un abuso. Il fotografo spesso tende a subire, sia quando non si senta sicuro del suo diritto, sia quando l'interlocutore sia più grosso di lui.

In realtà, per Legge, la ripresa dei privati non è proibita, mentre lo può essere la pubblicazione del ritratto.

Quando, tuttavia, questo "ritratto" non è un primo piano, ma un'immagine di un momento pubblico, all'interno della quale sia riconoscibile una persona, la fotografia diviene anche pubblicabile senza il consenso del ritratto. In sostanza, se il soggetto della fotografia è l'avvenimento e non la persona, come, ad esempio, la manifestazione studentesca, o un momento delle corse dei cavalli all'Ippodromo, ed - all'interno dell'immagine - sono riconoscibili delle persone, costoro non possono accampare alcun diritto in nome della Legge sul diritto d'autore.

 

Attenzione!!! Nessuno di questi casi, tuttavia, risulta applicabile se l'immagine in oggetto è in qualche modo lesiva della dignità della persona ritratta.

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FOTOGRAFI PROFESSIONISTI

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